L'acquisto per donazione e successione

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L'acquisto per donazione e successione

Le agevolazioni “prima casa” si applicano, oltre che ai trasferimenti a titolo oneroso (come compravendite, permute, eccetera), anche ai trasferimenti a titolo gratuito, e cioè per successione ereditaria e per donazione.

La “prima casa” in sede di successione mortis causa. Dopo l’avvenuta abolizione dell’imposta di successione, il trasferimento immobiliare che avviene per effetto di una trasmissione ereditaria sconta normalmente solo l’imposta ipotecaria (nella misura del 2 per cento) e l’imposta catastale (nella misura dell’1 per cento). Il valore su cui dette aliquote si applicano è di regola quello “catastale”, a meno che non ricorrano casi particolari (come quello dell’area edificabile) ove invece occorre dichiarare il valore venale del bene.

Qualora nel patrimonio immobiliare trasferito agli eredi vi sia un’abitazione non di lusso e tra gli eredi vi sia un soggetto che può avvalersi del beneficio prima casa, le predette imposte ipotecaria e catastale degradano alla misura fissa (di 168 euro cadauna): questi, in sintesi, deve risiedere o lavorare nel Comune ove è ubicato l’immobile (o andarvi a risiedere entro diciotto mesi), non deve essere proprietario di altre abitazioni in quel Comune e non deve avere nel proprio patrimonio altre abitazioni, ovunque ubicate, acquistate con agevolazioni.

Va infine notato che, nel caso di pluralità di eredi o legatari, è sufficiente che uno solo di essi abbia i requisiti “prima casa” per tassare con le imposte fisse l’intero valore dell’abitazione trasferita a causa di morte (di modo che, insomma, ne beneficiano anche gli altri successori che non possiedono i predetti requisiti “prima casa”).

Il trasferimento dell’abitazione per donazione. Qui bisogna separare tre ipotesi di donazione:

a) a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti del donante fino al quarto grado;

b) a favore di soggetti diversi dai precedenti, ma di valore non eccedente la franchigia di cui oltre;

c)  a favore di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), ma di valore superiore alla franchigia di euro 180.759,91 (ovvero di euro 516.456,90 se si tratta di beneficiario portatore di handicap grave).

Nei primi due casi si applicano le sole imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3 per cento (entrambe queste imposte degradano alla misura fissa se il donatario ha i requisiti “prima casa”).

Nel terzo caso, la parte di valore eccedente la franchigia è soggetta alla “normale” imposta di registro (per le abitazioni è il 7 per cento), che degrada al 3 per cento quando il donatario ha i requisiti “prima casa” (in quest’ultima ipotesi le imposte ipotecaria e catastale si abbattono alla misura fissa).

Ultima Modifica: 01/07/2006