Il trust alla verifica della magistratura

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Il trust alla verifica della magistratura

La magistratura italiana ha immediatamente percepito le valenze positive dei trust "interni": la assoluta maggioranza delle pronunce dei giudici ne hanno riconosciuto la legittimità.

Ne hanno fatto le spese anche i Conservatori dei registri immobiliari e del registro delle imprese che, dinanzi alla nuova figura giuridica, hanno istintivamente reagito affermando che i trasferimenti di immobili o di partecipazioni societarie a un soggetto nella veste di trustee non possono essere trascritti o iscritti.

Ma in molti casi i Tribunali della Repubblica (ad esempio, Pisa, Milano, Bologna due volte, Chieti, Verona) hanno ordinato ai Conservatori di recedere dalla loro posizione.

Ci sono state controversie ereditarie, nelle quali si è sostenuto che i trust in Italia non hanno cittadinanza, ma esse non hanno trovato migliore accoglienza (Tribunale di Lucca) e, anzi, è stata questa l'occasione per chiarire definitivamente che i trust in materia successoria nulla hanno da spartire con i fedecommessi (Corte d'Appello di Firenze).

I trust, tuttavia, vanno ben oltre la materia successoria: il Giudice tutelare di Perugia ha autorizzato minorenni a compiere atti relativi a due distinti trust; il Tribunale di Milano ha omologato la deliberazione di una società per azioni che intendeva garantire un prestito obbligazionario per mezzo di un trust di beni immobili; lo stesso Tribunale ha di recente revocato due trustee inadempienti e ne ha nominato due nuovi.

É oramai chiaro che i giudici italiani si sono perfettamente compenetrati nel ruolo che gli sviluppi dei trust interni assegnano loro e hanno dato ragione alla linea che vuole evitare che le controversie relative ai trust abbiano luogo all'estero.

La regola dei trust interni è che tutto si svolga in Italia: niente più trust istituiti presso banche svizzere o studi legali londinesi. I vantaggi sono di tutta evidenza, anche dal punto di vista economico.

Il Fisco. L'amministrazione finanziaria non è stata da meno della magistratura. L'agenzia delle Entrate si è espressa tre volte nell'ultimo anno e ciascuna volta ha premesso che è legittimo istituire in Italia un trust che sia sottoposto a una legge straniera e che un trust come questo deve, di regola, spiegare i propri effetti nell'ordinamento italiano.

Le incertezze tributarie hanno riguardato principalmente i trust con evidenti connotati liberali. Opportunamente è intervenuta una pronuncia di secondo grado (Commissione regionale di Venezia, 23 gennaio 2003), la quale ha chiarito che non esiste alcun profilo donativo rispetto al trustee, cosicché, nei trust liberali, l'imposta sarà riferita solo al successivo trasferimento ai beneficiari e, quindi, al rapporto di parentela fra costoro e il soggetto che istituì il trust.

Si soddisfa, così, un elementare requisito di giustizia tributaria: il trustee è uno strumento, il rapporto da considerare è quello fra chi ha istituito il trust e le persone che egli intende beneficare. Eguale era stato l'avviso della direzione regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna, espresso nello studio redatto insieme a numerosi esponenti degli ordini professionali.

Imposte dirette e indirette. Molti trust non sono di tipo liberale e quindi le problematiche che si pongono sono diverse, ma spesso soccorre la struttura delle nostre imposte indirette.

Per esempio, il trasferimento di un pacchetto azionario al trustee chiaramente non tocca la materia dei capital gains, dato che non vi è alcun "prezzo", e la cessione di crediti al trustee affinché li incassi e li ripartisca fra i creditori dell'imprenditore sconta, al massimo, l'imposta di registro sulla cessione di credito.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'opinione pressoché unanime (che la agenzia delle Entrate in un recente parere non ha contestato e che, anni fa, vide schierato favorevolmente il Secit) ravvisa nel trust (non nel trustee) il soggetto passivo di imposta, così che non vi sia commistione di redditi e si mantengano i giusti criteri di progressività tributaria.

Principali sentenze in materia di trust emesse dalla magistratura italiana

Tribunale Milano, 27 dicembre 1996: omologa prestito obbligazionario di Spa garantito da immobili in trust

Tribunale Genova, 24 marzo 1997: omologa Srl unipersonale costituita da trustee di trust istituito da italiani in Italia

Tribunale Lucca, 23 settembre 1997: non è nullo il trust testamentario lesivo della quota di legittima



Tribunale Chieti, 10 marzo 2000 - Tribunale Bologna, 18 aprile 2000 - Tribunale Milano, 29 ottobre 2002 - Tribunale Verona, 8 gennaio 2003: va trascritto l'acquisto di un immobile compiuto dal trustee

Tribunale Perugia, 26 giugno 2001 - Tribunale Perugia 16 aprile 2002: autorizza minori italiani al compimento di atti relativi a trust istituiti da loro familiari in Italia su beni italiani.

Corte Appello Firenze, 9 agosto 2001: il trust ereditario è valido e non è un fedecommesso

Tribunale Pisa, 22 dicembre 2001: va trascritto il trust istituito in favore di soggetto disabile

Tribunale Milano, 21 novembre 2002: revoca i co-trustee (due coniugi in conflitto) e nomina trustee due professionisti

Tribunale Roma, 4 aprile 2003: autorizza il curatore fallimentare a cedere a due professionisti, quali trustee, i crediti fiscali del fallimento

Tribunale Bologna, 16 giugno 2003: va iscritto al Registro imprese il trasferimento di quote di Srl da soggetti italiani al loro trustee

Ultima Modifica: 14/03/2006