Il beneficio di inventario

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Il beneficio di inventario

L'eredità può essere accettata con o senza il beneficio di inventario.

La rilevanza della distinzione si coglie in tutta la sua importanza ove si rifletta che, in caso di accettazione espressa, si verifica la cosiddetta “confusione dei patrimoni”: vale a dire che il patrimonio del defunto e quello dell'erede diventano un patrimonio solo e, di conseguenza, l'erede, tra l'altro, deve pagare i debiti del de cuius, anche se il loro valore supera quello delle attività comprese nel patrimonio ereditario.

In altri termini, in quest'ultima ipotesi, l'erede deve far fronte ai debiti ereditari anche con il proprio patrimonio.

Si pensi al caso di Tizio che accetta puramente e semplicemente l'eredità di Caio, oberata di debiti: il valore delle attività dimesse dal de cuius è di euro 100 mila ma le passività ammontano a euro 200mila.

In questo caso Tizio dovrà utilizzare il proprio patrimonio personale per pagare anche i debiti il cui valore eccede quello delle attività che ha ereditato.

L'accettazione beneficiata, invece, non produce la confusione dei patrimoni e il suo principale effetto è quindi quello di limitare la responsabilità dell'erede entro i limiti delle attività ereditate.

In altri termini, se il valore dei debiti compresi nel patrimonio del defunto oltrepassa il valore delle attività, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario non risponde con il proprio patrimonio personale nei confronti dei creditori del de cuius, i quali devono essere soddisfatti solamente nei limiti delle attività ereditarie.

L'accettazione con beneficio di inventario si fa solo mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo dove il defunto aveva il suo domicilio.

La dichiarazione di accettazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, redatto nelle forme prescritte dal codice di procedura civile; nell’inventario si menzionano tutte le attività (immobili, mobili, denaro, partecipazioni, eccetera) di titolarità del defunto, così come anche tutte le sue passività.

Funzione dell’inventario è appunto quella di fare il quadro della situazione e quindi di certificare, da un lato, quante attività del defunto sono a disposizione per pagare i suoi debiti e, d’altro lato, di assicurare i creditori che dette attività non vengano distratte rispetto al loro primario fine, e cioè di essere “dedicate” appunto al pagamento dei debiti ereditari.

Ultima Modifica: 04/07/2006