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SOCIETA' - Quotate con voto plurimo e mantenimento controllo

Le società in via di quotazione o già quotate potranno prevedere nel loro statuto un’apposita clausola che abilita l’emissione di azioni a voto maggiorato – fino a due voti – a vantaggio di azionisti «di lungo periodo».

Il Dl 91/2014 (competitività) bypassa così il divieto, sancito dall’articolo 2351 del Codice civile, di emettere azioni a voto plurimo, in ossequio al principio generale conosciuto con l’espressione one share one vote.

A questo scopo, il nuovo articolo127 - quinquies delTuf, introdotto dall’articolo 20 del Dl 91, prescrive che nello statuto occorre stabilire le modalità per l’attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi presupposti, prevedendo un apposito elenco degli azionisti dotati del voto maggiorato.

Il voto può essere maggiorato fino ad attribuire un massimo di due: il che significa che può anche attribuire voti per qualsiasi altro numero compreso tra 1 e 2 (ad esempio1,3). (... segue)


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Ultima Modifica: 28/06/2014

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