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COMPRAVENDITA - Agevolazioni per l'acquisto del fondo agricolo


L’acquisto di un fondo agricolo è agevolato anche se c’è un affittuario insediato.

L’agevolazione fiscale per l’acquisto di fondi rustici è subordinata al fatto che l’acquirente, anche se non proceda immediatamente alla coltivazione del fondo, «sia però in grado di iniziarlo a coltivare entro un termine ragionevole da tale acquisto» e, quindi, «occorre che il contribuente ponga in essere dopo l’acquisto una attività univoca mente diretta a coltivare il fondo» e «improntata alla massima diligenza».

Se, dunque, si tratta di un fondo affittato, bisogna che l’acquirente, per conservare l’agevolazione di cui ha beneficiato in sede di registrazione del contratto di acquisto, sia in grado di provare di aver dato al conduttore una tempestiva disdetta del contratto di affitto.

Il chiarimento arriva dalla Cassazione con la sentenza 3821 del 16 febbraio 2018, in parziale difformità, dunque, dalla precedente sentenza 21609/2016 che aveva negato l’agevolazione per il fatto che, trattandosi dell’acquisto di un fondo affittato a terzi, l’acquirente non lo poteva coltivare direttamente. (... segue)


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Ultima Modifica: 06/02/2019