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INVESTIMENTO IN POLIZZE - Polizze dormienti


Le polizze vita “dormienti” sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione.

Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell’assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze c.d. “di risparmio” che, giunte alla scadenza, non sono state riscosse dagli interessati per vari motivi.

I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni dalla data dell’evento:

- decesso dell’assicurato;

- scadenza del contratto.

Oltre tale termine le imprese devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP.

Tipi diversi di polizza sono soggetti a livelli diversi di rischio di “dormienza”.

Le polizze vita maggiormente esposte a questo rischio sono quelle che riconoscono ai beneficiari una prestazione in caso di morte dell’assicurato nel corso della durata della polizza (le c.d. assicurazioni temporanee caso morte o TCM); dopo la scadenza del contratto nulla è dovuto se l’assicurato è ancora in vita.

Per queste polizze, può accadere che il contraente (che spesso è anche l’assicurato) non abbia informato i beneficiari dell’esistenza di una polizza a loro favore e che quindi, in caso di suo decesso, questi non si attivino presso l’impresa di assicurazione. Se, a sua volta, l’impresa di assicurazione non svolge in autonomia verifiche periodiche sull’eventuale decesso dell’assicurato, queste polizze sono facilmente destinate a diventare “dormienti”.

Il rischio che una polizza temporanea caso morte diventi “dormiente” è particolarmente alto nel caso di pagamento del premio in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della polizza (premio unico), perché il rapporto assicuratore-contraente/assicurato si esaurisce spesso in tale momento. Ma anche in caso di contratti a premi annui, in cui c’è un contatto periodico tra assicurato e impresa, può accadere che la sospensione del pagamento dei premi sia interpretata dall’impresa come una volontà del contraente/assicurato di non proseguire il rapporto assicurativo, mentre in realtà potrebbe essere dovuta al suo decesso. Se non viene verificato dall’impresa il reale motivo della sospensione del pagamento dei premi e, di nuovo, i beneficiari non erano a conoscenza della polizza, il rischio di “dormienza” è alto.

Analogamente, sono esposte ad un significativo rischio “dormienza” anche le polizze c.d. a vita intera e le polizze cd. “in differimento automatico di scadenza”, per le quali non è prevista una scadenza contrattuale e che danno diritto al pagamento della somma assicurata al verificarsi del decesso dell’assicurato o in caso di riscatto.

Minore è il rischio, ma pur sempre esistente, per le polizze vita c.d. “di risparmio” (polizze miste, capitali differiti, rendite differite e capitalizzazioni), cioè “altre polizze con scadenza” che riconoscono ai beneficiari una prestazione sia in caso di vita dell’assicurato alla scadenza pattuita sia in caso di sua morte nel corso della durata del contratto.

Per queste polizze l’impresa è sempre tenuta a pagare una prestazione assicurativa rimanendo incerto solo quando deve effettuare la liquidazione (durante la vigenza della polizza o alla sua scadenza). Per queste forme, infatti, sono previsti dalla normativa sia momenti periodici di informativa al contraente (es: comunicazioni di rivalutazione annua delle prestazioni, ...) sia una verifica, alla scadenza contrattuale, della esistenza in vita dell’assicurato, finalizzata al pagamento del capitale caso vita.

Oltre a questi aspetti, che riguardano la verifica dei decessi degli assicurati da parte delle imprese, il fenomeno delle polizze vita dormienti ha un altro risvolto: una volta appurato il decesso di un assicurato, l’impresa deve procedere alla identificazione e ricerca dei beneficiari. Questa attività può essere ostacolata se al momento della stipulazione della polizza la designazione dei beneficiari da parte del contraente è avvenuta in forma generica (es. eredi testamentari o eredi legittimi…) e non nominativa, e se l’impresa non ha rilevato tutte le informazioni utili a contattarli.


Leggi l'indagine IVASS sulle polizze dormienti cliccando, a fianco, nella Documentazione Correlata

Ultima Modifica: 22/08/2017

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