La certificazione energetica degli immobili

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Quando l'Ace non è obbligatorio

Ai sensi del punto 3.2 della DGR VIII/8745, sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che, secondo le norme dello strumento urbanistico, devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;

c) i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (ai sensi del punto 3.2 lettera c) della DGR VIII/8745, per fabbricato isolato s'intende un edificio che non condivide le proprie strutture esterne con altri edifici. Pertanto un'unità immobiliare inserita in un condominio e avente superficie inferiore ai 50 mq non rientra tra le categorie di edifici esclusi dall'applicazione di quanto sancito alla DGR VIII/8745);

e) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre, ai sensi del punto 9 della DGR VIII/8745:

a) (punto 9.5) l’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per:

- il trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise;

- il trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali;

- la fusione e la scissione societaria;

- gli atti divisionali;

b) (punto 9.6) l’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.

Tratto da: http://www.cened.it/cenedhome

Ultima Modifica: 06/09/2011