Imposte Registro ed ipocatastali

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IMPOSTE - Le nuove sanzioni per l'imposta di registro


L’articolo 18 del Dlgs 158/2015 modifica la disciplina sanzionatoria (di cui all’articolo 69 del Dpr 131/1986) applicabile all’ipotesi di omissione della richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

La sanzione prevista per questa fattispecie è comminata in una misura compresa tra il 120 e il 240% dell’imposta dovuta.

Con la riforma viene dunque stabilito che, se la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica una sanzione ridotta e cioè in una misura compresa tra il 60 e il 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.

Rientra in questo novero anche l’omissione della presentazione delle denunce (previste dall’articolo 19 del Dpr 131/1986), relative a eventi che diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta (ad esempio, la verifica di una condizione sospensiva), le quali devono essere presentate entro venti giorni all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono. (... segue)


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Ultima Modifica: 26/04/2016