Imposte Registro ed ipocatastali

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

DIVISIONE - Quando il conguaglio è tassabile


Può dirsi ormai consolidato in Cassazione (per effetto della sentenza 7606/2018) l’orientamento secondo cui è divisione, e non compravendita, l’atto con il quale Tizio e Caio, comproprietari in quote eguali del fondo Alfa di valore 200, convengono che tale fondo sia assegnato a Tizio e che questi paghi a Caio (usando proprio denaro personale) un conguaglio di 100.

La differenza tra le due impostazioni è notevolissima perché la legge sull’imposta di registro tassa le divisioni con l’aliquota dell’1 per cento (articolo 34, dpr 131/1986). E così, tornando all’esempio appena formulato:

• se si ragiona in termini di divisione, la tassazione con l’imposta di registro è pari a 200 x 1% = 2;

• se si ragionasse invece in termini di compravendita, il prezzo di 100 (con il quale Tizio “compra” la quota di Caio) sarebbe tassato, a seconda dei casi, con l’aliquota 9% (se Alfa è un edificio: 100 x 9% = 9), con l’aliquota 15% (se Alfa è un terreno agricolo e Tizio non è un coldiretto o uno Iap: 100 x 15% = 15) o con l’aliquota 2% (se Tizio compra la “prima casa”: 100 x 2% = 2). (... segue)


Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata

Ultima Modifica: 20/05/2018

Contenuti Correlati