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Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo di autogoverno della Magistratura ordinaria ed è il garante dell’indipendenza c.d. esterna dei giudici ossia fa sì che questi, nello svolgimento delle loro funzioni, non subiscano alcuna ingerenza né condizionamenti da parte di altri poteri dello Stato.

La Corte Costituzionale (pronuncia 379/92) ha riconosciuto al CSM la natura di organo costituzionale, direttamente investito di esclusive funzioni costituzionali esercitate in via definitiva ed in posizione di assoluta indipendenza dagli altri poteri dello Stato.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica e ha una composizione mista con membri che in parte vengono eletti, in parte sono di nomina politica ed altri ancora che vi fanno parte di diritto.

Si compone di 24 membri (numero così modificato dalla legge 44/2002), di cui 8 eletti dal Parlamento in seduta comune, 16 eletti dai magistrati delle varie categorie e 3 di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente presso la Corte di Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione).

Tutti i componenti del CSM durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Tratto da: http://www.normeinrete.it/abc/html/06-049.htm

Ultima Modifica: 25/03/2010