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COMPRAVENDITA DI OPERA D'ARTE - Quando l'opera diventa un prodotto finanziario


Non è un’opera d’arte ma un prodotto finanziario l’oggetto del contratto di compravendita con il quale un’opera d’arte viene venduta a un prezzo scontato (del 5-7% rispetto a un dato listino) e concedendo all’acquirente un diritto di “ripensamento”, e cioè la facoltà per l’acquirente di risolvere il contratto di compravendita e di ottenere (restituendo l’opera d’arte) la corresponsione di un importo pari al prezzo di listino dell’opera d’arte, con ciò garantendosi, di fatto, un rendimento finanziario della somma investita.

Si tratta dunque di un contratto di investimento finanziario che configura un’offerta al pubblico se proposto a una pluralità indifferenziata di soggetti, anche senza l’utilizzo di strumenti di pubblicità di massa.

Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 5911 del 12 marzo 2018. Nel caso esaminato, è stato ritenuto che le finalità dello scambio e le prospettive proposte agli acquirenti evidenziavano chiaramente che l’operazione compiuta dovesse essere qualificata come «investimento di natura finanziaria» e non quale mero investimento di beni materiali suscettibili di un godimento da parte dell’acquirente. (... segue)


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Ultima Modifica: 03/02/2019