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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Rifiuto di cure per il mantenimento in vita


È sospettata di illegittimità costituzionale la norma secondo la quale «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), l’amministratore di sostegno può «rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato»: è l’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 219/2017, che attribuisce all’amministratore incaricato delle decisioni in ambito sanitario, di poter esprimere o rifiutare «il consenso informato».

La questione di costituzionalità, per ritenuta violazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, è stata sollevata in un’ordinanza del giudice tutelare del tribunale di Pavia del 24 marzo 2018 (Rg 933/2008 V.G.): il giudice lombardo si è occupato del caso di un beneficiario «in stato vegetativo in esiti di stato di male epilettico», in quanto richiesto di integrare il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno al fine di definire i suoi poteri in ordine al trattamento sanitario. (... segue)


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Ultima Modifica: 13/03/2019