Notaio e ... Trust & Affidamento fiduciario

Trust e Affidamento fiduciario

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Il trust nell'attività imprenditoriale

Spesso nei rapporti tra imprenditori si pone il problema di risolvere situazioni di deadlock e cioè di stallo decisionale, di rafforzare l’attuazione di determinati accordi, di depositare somme di denaro in vista dell’esito di una due diligence (ad esempio, l’analisi della consistenza di un determinato magazzino) oppure a garanzia di particolari obblighi (ad esempio, il pagamento di una penale nel caso non si verifichi un evento promesso).

In tutti queste situazioni può essere opportuno l’utilizzo del trust.

Si pensi al caso che alcuni soci di una certa società si accordino tra loro al fine di concordare in anticipo le strategie di voto nell’assemblea di quella società oppure di concordare la lista dei candidati da eleggere negli organi sociali.

In questi casi è difficile gestire il caso dell’inadempimento dell’accordo da parte di uno dei contraenti poiché, al di là della pattuizione di penali in denaro (la cui eccessività può essere sindacata dal giudice), non è facile immaginare strumenti di garanzia per incentivare il rispetto di quanto è stato pattuito.

Si immagini invece di istituire un trust nel quale al trustee (che in questi casi non può che essere un soggetto necessariamente professionale) venga attribuita la proprietà delle azioni, con il mandato di riscuotere i dividendi che ad esse verranno attribuiti (e di ripartirlo tra i disponenti in ragione dell’entità della partecipazione da ciascuno di essi conferita), e altresì con il mandato di esprimere, in assemblea, un voto conforme alla decisione assunta congiuntamente dai disponenti in apposita loro riunione convocata in vista dell’adunanza assembleare.

Ma con la previsione che, in caso di mancanza di istruzioni congiunte, il trustee possa votare a sua discrezione, in funzione di quello che il trustee stesso ritenga essere l’interesse della società; oppure di promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società, alla luce della considerazione che il mancato accordo tra i soci rappresenti una chiara manifestazione della loro cessata volontà di perseguire un comune interesse imprenditoriale.

Ultima Modifica: 19/12/2010