Notaio e ... Eredità & Testamento

Eredità e successioni

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La sostituzione

Il de cuius può prevedere nel suo testamento l'eventualità che l'erede o il legatario da lui istituiti non possano (perchè ad esempio deceduti prima del de cuius) o non vogliano (ad esempio per rinuncia) accettare l'eredità o conseguire il legato.

In tali casi il testatore può infatti indicare altri soggetti (cosiddetti “chiamati ulteriori”) che subentrino ai “primi chiamati” nel diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato: questa operazione prende il nome di “sostituzione ordinaria”.

Pertanto il testatore Mario può scrivere nel suo testamento: “Lascio tutto il mio patrimonio a Cesare ma, se egli non può o non vuole accettare l'eredità, gli sostituisco Antonio”. In tal caso, all'apertura della successione, si ha che Cesare (sempre che sia ancora in vita) è il “primo chiamato”: se egli accetta l'eredità, Antonio non consegue nulla, ma se rinuncia (oppure, addirittura, se Cesare è premorto rispetto a Mario) l'istituzione ereditaria si sposta su Antonio, che è il “chiamato ulteriore”.

A questo punto è Antonio che ha l'opportunità di accettare o meno l'eredità; e qualora anche Antonio rinunci all'eredità (e il de cuius non abbia previsto una sostituzione anche per questo caso), per individuare il successore si deve necessariamente ricorre al meccanismo della rappresentazione o, in ulteriore subordine, a quello dell'accrescimento.

E se anche con questi criteri non si riesce ad individuare un possibile successore, la chiamata ereditaria si sposta in capo a coloro ai quali l'eredità sarebbe devoluta secondo le regole della successione legittima (e cioè si opera come se la successione non fosse stata regolata da un testamento).

A questo punto infatti un successore viene necessariamente trovato in quanto, l’eredità viene dapprima offerta ai parenti del defunto (in ordine di grado, e fino al sesto grado, con la regola che l’accettazione del parente più prossimo esclude dall’eredità il parente più remoto) e poi, se nessuno di costoro ne faccia accettazione, il patrimonio dimesso dal defunto viene acquisito automaticamente dallo Stato.

Ultima Modifica: 20/03/2011