Figura Notaio

L'attività del notaio

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La sede notarile: competenza

La L.N. sancisce il principio della territorialità della competenza notarile, consentendo al notaio di esercitare il proprio ministero nella sede assegnata senza limiti, ponendo varie limitazioni all'esercizio di tale ministero nelle altre sedi notarili situate nell'àmbito dello stesso Distretto di appartenenza, e vietando l'esercizio della funzione notarile fuori dal suddetto Distretto.

Stabilisce dunque l'art. 26, commi 2° e 3°, L.N. che il notaio può recarsi, se richiesto dalle parti, in tutto il territorio del Distretto in cui si trova la sua sede notarile. Il notaio peraltro nei giorni festivi e di mercato non potrà prestare il proprio ministero in altra sede notarile cui siano assegnati non più di due posti, qualora il notaio od i notai titolari vi abbiano permanente dimora.

Tale limitazione non trova applicazione qualora al notaio sia richiesto il ricevimento di atti di ultima volontà, o quando il titolare od i titolari non possano esercitare le proprie funzioni per cause di incompatibilità o per impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione od interdizione. La violazione dei suddetti divieti viene sanzionata ai sensi dell'art. 147 L.N.

Stabilisce infine l'art. 27, comma 2°, L.N., che il notaio non può prestare il proprio ministero fuori dal Distretto in cui si trova la sua sede notarile. La violazione di tale divieto è sanzionata dall'art. 58, n. 4, L.N. con la nullità dell'atto.

Tratto da: http://www.consiglionotarilemodena.it/

Ultima Modifica: 08/03/2005