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Il fondo patrimoniale e i creditori

Infine, come sopra accennato, i beni del fondo sono strettamente vincolati ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che anche i creditori subiscono tale "limitazione di responsabilità del fondo": il creditore non può, infatti, soddisfarsi sui beni e sui frutti del fondo in relazione ai debiti che conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

Ne consegue che i creditori potranno agire sui beni del fondo patrimoniale e sui loro frutti essenzialmente in due casi, ovvero qualora:

- il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (ad esempio, il mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione); oppure se:

- il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza (ad esempio, il mutuo contratto per l'acquisto di una casa delle vacanze in realtà destinata ad abitazione di un terzo soggetto).

Si possono pertanto distinguere tre categorie di creditori:

a) i creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia del patrimonio separato del fondo;

b) i creditori che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari e che pertanto sono equiparati ai precedenti;

c) i creditori che conoscevano tale estraneità che vanno equiparati ai creditori personali dei coniugi e ai quali, come tali, è preclusa la possibilità di agire sui beni e i frutti del fondo.

Un cenno merita, infine, la possibilità di revocatoria ordinaria dell'atto di conferimento di un bene nel fondo patrimoniale e il regime del fondo nel caso di fallimento di uno dei due coniugi imprenditore commerciale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si segnala che, qualora l'atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale sia stato effettuato in frode ai creditori, la dottrina e la giurisprudenza ritengono che esso sia revocabile ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 2901-2902 c.c. Con la conseguenza che l'atto che arrechi pregiudizio al creditore verrà dichiarato inefficace ed il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, potrà promuovere azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Nel caso di fallimento di uno dei coniugi imprenditore, i beni del fondo patrimoniale e i relativi frutti non confluiranno automaticamente nella massa attiva fallimentare: l'art. 46 L.F. li esclude espressamente da tale massa, facendo comunque salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c. e restando pertanto possibile l'esecuzione fallimentare sui beni e sui frutti limitatamente ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.

Inoltre, la costituzione del fondo, essendo a titolo gratuito, potrebbe essere oggetto di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 L.F.

Ultima Modifica: 13/12/2010