Notaio e ... Contratto di Rete

Il contratto di rete

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Le principali caratteristiche del contratto di rete

LE FINALITÀ
Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l'esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.


GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL CONTRATTO 
Nel contratto di rete si indicano: il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante; gli obiettivi strategici e le modalità per misurarne l'avanzamento; il programma di rete; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, le eventuali cause e condizioni di recesso anticipato; l'eventuale organo comune;  le regole per decidere su ogni materia di interesse comune.


IL FONDO
L'istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. Si applicano le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna (articoli 2614 e 2615 del Codice civile)


L'ORGANO COMUNE
Nel contratto di rete se si prevede l'istituzione di un organo comune per l'esecuzione del contratto, devono essere indicati: la denominazione del soggetto prescelto; i poteri di gestione e di rappresentanza; le regole sull'eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo diversa previsione, l'organo comune agisce in rappresentanza in varie procedure, come la programmazione negoziata con la Pa e interventi di garanzia per l'accesso al credito.


IL DIFFERIMENTO
Fino al periodo d'imposta 2012, una quota di utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune, per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete (asseverato dagli organismi previsti dal decreto ministeriale), non concorrono alla formazione del reddito nel limite di un milione di euro, a meno che non siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite o venga meno l'adesione.

Ultima Modifica: 18/03/2011