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SOCIETA' - Il "particolare diritto" agli utili dei soci di Srl


Il Codice civile consente che al socio di Srl possano essere attribuiti, con una clausola statutaria, «particolari diritti riguardanti...la distribuzione degli utili» (articolo 2468, comma 3); ciò significa che può essere alterata la regola di base (articolo 2468, comma 2) secondo la quale ciascun socio beneficia dei diritti che gli derivano dalla sua partecipazione al capitale sociale in relazione alla caratura della propria di partecipazione.

Questa possibilità, e cioè che lo statuto della Srl possa dunque attribuire a uno o più soci “particolari diritti” in ordine alla «distribuzione» degli utili, può essere intesa in un senso estensivo e, quindi, non limitata al caso della attribuzione a un socio di una quantità di dividendi maggiore rispetto a quella gli competerebbe in assenza di questo privilegio (lo afferma lo studio n. 48/2016 del Consiglio nazionale del Notariato). E così, oltre a potersi attribuire al socio un diritto a percepire dividendi in misura superiore a quella che gli spetta in base all’entità della propria quota di partecipazione al capitale sociale (con il limite del patto leonino, e cioè in ossequio al principio che nessuno dei soci può essere escluso dalla partecipazione agli utili e alle perdite: articolo 2265), è possibile anche immaginare clausole statutarie che attribuiscano a uno o più soci: 

- una priorità nella percezione dei dividendi, garantendo a un socio il conseguimento di una data misura minima del dividendo oggetto di distribuzione e mantenendo la proporzionalità nella ripartizione del residuo tra gli altri soci;

- il dividendo relativo all’andamento di uno specifico settore dell’attività della società (sul modello delle cosiddette “azioni correlate”);

- una distribuzione dell’attivo di liquidazione diversa da quella che a ciascun socio competerebbe in base all’entità della propria quota di partecipazione al capitale sociale. (... segue)

 


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Ultima Modifica: 20/09/2017