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SOCIETA' - Dimissioni di un membro del Collegio Sindacale - Efficacia


La rinuncia  all'incarico di un sindaco ha effetto immediato solo se il membro supplente del collegio sindacale assume immediatamente la carica; in mancanza (si pensi a un numero di sindaci dimissionari superiore a quello dei supplenti), il sindaco dimissionario entra in regime di prorogatio fino a che non venga sostituito.

È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9416/2017, priva di precedenti in sede di giurisprudenza di legittimità (fatta eccezione per la sentenza n. 5928/1986, emanata però nel diritto anteriore alla riforma del 2003) e destinata a pesare moltissimo, stante l'autorevolezza del collegio giudicante, nella assai controversa materia dell'efficacia della rinuncia dei sindaci al loro incarico (che la giurisprudenza di merito – stando almeno alle sentenze pubblicate – aveva deciso in senso contrario a quanto ritenuto dalla Cassazione).

Materia assai professionalmente sensibile in quanto, nel caso di mancanza di convergenza di vedute tra amministratori e sindaci (specie se si tratti di società in crisi economica o finanziaria), è comprensibile il desiderio di questi ultimi di andarsene al più presto, senza rimanere avviluppati in un regime di prorogatio che li costringe a portare avanti – con estrema difficoltà in un ambiente spesso ostile – il proprio ruolo di controllo. (... segue)


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Ultima Modifica: 20/06/2018