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SOCIETA' - Concordato preventivo - Contratti bancari


La prosecuzione o l’interruzione dei contratti bancari nel corso del concordato preventivo è un tema rilevante che però non ha ancora trovato indicazioni univoche in giurisprudenza.

La questione è stata recentemente affrontata in un decreto del Tribunale di Bolzano (datato 5 aprile 2016), che analizza l’argomento in modo articolato, fornendo indicazioni, in particolare, sul trattamento delle linee di credito “autoliquidanti” nel periodo del cosiddetto concordato “in bianco”.

La norma su cui si fonda la decisione del Tribunale è contenuta nell’articolo 169-bis della legge fallimentare (legge 267/1942) , la quale, con disposizione di portata generale, sancisce la possibilità per il debitore di sospendere o sciogliere i contratti pendenti al momento dell’apertura della procedura con l’autorizzazione del giudice delegato o, nel periodo di preconcertato, del tribunale fallimentare.

Ebbene, larga parte della giurisprudenza aveva, finora, negato l’applicabilità dell’articolo 169-bis ai contratti bancari, sul presupposto che la norma riguarderebbe i soli contratti pendenti, ossia i contratti non eseguiti, o non completamente eseguiti, da entrambe le parti. (... segue)


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Ultima Modifica: 14/06/2017