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SOCIETA' - Capitale sociale in costituzione tramite bonifico

Quando si costituisce una Srl non è necessario che siano presenti anche coloro che ne vengono nominati amministratori, allo scopo di ricevere il versamento del capitale sociale (o dei suoi centesimi): a questo versamento si può provvedere anche con un bonifico a favore della costituenda società, con un deposito in banca o nelle mani del notaio che stipula l’atto costitutivo.

È questa la conclusione cui giunge la nuova massima I.A.14, elaborata dal Comitato notarile Triveneto, che rappresenta una importante indicazione operativa perché rende molto più efficiente il procedimento di costituzione delle nuove Srl, reso un po’ complicato a causa delle norme, introdotte l’estate scorsa, in tema di versamento del capitale sociale.

Per velocizzare il procedimento di costituzione della Srl, l’articolo 9,comma15 bis, lettera a) del Dl 76/2013, convertito in legge 99/2013, ha disposto, innovando l’articolo 2464 del Codice civile, che è necessario effettuare il versamento dei conferimenti in denaro (o dei loro centesimi) non più in banca (come disposto per la Spa) ma all’organo amministrativo. (... segue)

 

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Ultima Modifica: 02/04/2014

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