Aziende & Società

Providing Best Solutions in a
       framework of Legal Certainty

SOCIETA' - Atto di fusione e opposizione dei creditori


L’art. 2503 c.c. consente, in assenza di opposizione dei creditori, di stipulare anticipatamente l’atto di fusione se si adottano talune “misure” (e cioè consti il consenso o il pagamento dei creditori oppure il deposito in una banca di somme corrispondenti ai debiti verso i predetti creditori; oppure ancora sia redatta la relazione di cui all’art. 2501 sexies c.c. dotata di una particolare asseverazione); l’adozione di dette “misure di anticipazione della fusione” impedisce inoltre ai creditori di presentare opposizione.

Ci si chiede dunque se alla stipula dell’atto di fusione si possa pervenire anche se, dopo che sia stata proposta l’opposizione dei creditori (in mancanza di “misure di anticipazione della fusione”), dette “misure di anticipazione della fusione” siano poste in atto dalla società. (... segue)

 



Leggi l'intero articolo cliccando a fianco, nella Documentazione Correlata

Ultima Modifica: 12/07/2016

Contenuti Correlati