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PATTO MARCIANO - Applicabilità dell'imposta sostitutiva


L’imposta sostitutiva che agevola le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine (di regola, pari allo 0,25% dell’importo erogato) rende esenti da imposte:

- il patto marciano di cui all’articolo 48-bis, Dlgs 385/1993, vale a dire il contratto con il quale, a garanzia di un finanziamento erogato a un’impresa, essa cede alla banca un bene immobile, sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento dell’obbligo di restituzione del finanziamento (nonché il trasferimento che viene provocato dalla verificazione di detta condizione sospensiva); 

- il patto marciano di cui all’articolo 120-quinquiesdecies, Dlgs 385/1993, vale a dire il contratto con il quale, a garanzia di un finanziamento erogato a un consumatore, la banca e il finanziatore convengono che l’immobile ipotecato passi in proprietà alla banca in caso di inadempimento. (... segue)



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Ultima Modifica: 06/12/2018