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Mandante e mandato

Il mandato è il contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (il mandante). Si tratta di un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori e di natura personale. Il mandato può essere sia titolo oneroso che gratuito ma nel silenzio delle parti, mandatario e mandante, si presume oneroso. Il mandato può distinguersi in generale, generico e speciale. Ancora, può distinguersi in base ai soggetti titolari degli interessi, al numero di mandatari e all’attribuzione o meno della rappresentanza in capo al mandatario.

In base agli articoli 1703 e seguenti del Codice Civile, il mandato è generale se ha per oggetto la cura degli interessi globali del mandante e riguarda atti di ordinaria amministrazione. È generico quando è limitato ad alcune categorie ed ha per oggetto il compimento di atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Infine, il mandato è speciale se riguarda affari determinati del mandante. Per quanto riguarda la distinzione in base agli interessi curati, il mandato può essere nell’interesse esclusivo del mandante, nell’interesse del mandante e del mandatario o nell’interesse del mandante e di terzi.

Il mandato può essere di tipo collettivo, quando viene conferito da più persone ad un solo mandatario, con un unico atto e nell’interesse comune ad ogni mandante. Ancora, il mandato può essere congiuntivo, nel caso in cui venga conferito a più persone che agiscono congiuntamente. Infine, può essere disgiuntivo, cioè attribuito da un mandante a più mandatari con facoltà di non operare congiuntamente. Per quanto riguarda la questione della rappresentanza si ha una prima ipotesi detta spendita del nome, ovvero il mandato con rappresentanza, in base al quale il mandatario agisce in nome e per conto del mandante.

Più complesso è il caso del mandato senza rappresentanza. In base a questa figura contrattuale, il mandatario agisce in nome proprio ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio che compie per incarico del mandante. In questo tipo di mandato si instaura un rapporto diretto tra il mandatario e il terzo, salvo l’obbligo del primo di ritrasferire al mandante il diritto acquistato. Il mandato si estingue per scadenza del termine, compimento dell’affare, morte, interdizione o inabilitazione del mandatario o del mandante, rinunzia del mandatario, revoca nei casi consentiti da parte del mandante.

Ultima Modifica: 10/09/2009