L'imposta sostitutiva

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L'imposta sostitutiva

Sono cambiate, con la Finanziaria 2008, le condizioni per ottenere, nella stipula dei contratti di mutuo, il beneficio dell’imposta sostitutiva al 0,25 per cento.

Fino al 31 dicembre 2007 la normativa in materia (articolo 18 dpr 601/1973; articolo 1-bis dl 168/2004 convertito in legge 191/2004; articolo 2 dl 220/2004 convertito in legge 257/2004) disponeva:

a) l’aliquota del 2 per cento nel caso di mutuo destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per il cui acquisto non è utilizzabile l’agevolazione “prima casa”;

b) l’aliquota dello 0,25 per cento in ogni altra ipotesi (e quindi per i mutui delle imprese, per i mutui finalizzati all’acquisto di immobili non abitativi, per i mutui “prima casa”, per i mutui “di liquidità”, per i mutui non espressamente finalizzati ad alcuno specifico utilizzo, eccetera).

Con la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 160) viene dunque disposto che, nel caso di finanziamenti “erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo”, la concessione dell’aliquota dello 0,25 per cento è subordinata a una dichiarazione del mutuatario, resa nel contratto di mutuo, attestante che, se la casa in questione fosse oggetto di acquisto, il compratore potrebbe beneficiare dell’agevolazione “prima casa”.

Pertanto, dal 1° gennaio 2008, l’aliquota applicabile al mutuo è pari al:

a) 2 per cento, se il mutuo è destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per il cui acquisto non è utilizzabile l’agevolazione “prima casa”;

b) 2 per cento, se il mutuo è destinato a finanziare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di una abitazione per il cui acquisto sarebbe utilizzabile l’agevolazione “prima casa”, ma il contratto di mutuo non contenga la predetta dichiarazione;

c) 0,25 per cento, nel caso precedente, ove invece la predetta dichiarazione sia resa;

d) 0,25 per cento, in ogni altro caso diverso dai tre sopra elencati.

La soluzione adottata dal legislatore (subordinare l’ agevolazione del contratto di mutuo al ricorrere delle condizioni per le quali un altro contratto, quello di compravendita, sarebbe a sua volta agevolato) è una scelta peraltro assai discutibile in quanto corre il fortissimo rischio di ingenerare una notevole confusione operativa.

E’ quindi bene sottolineare con chiarezza che l’aliquota 0,25 per cento non è affatto connessa alla circostanza che le agevolazioni “prima casa” siano effettivamente richieste dal mutuatario: infatti, da un lato, va notato che il mutuo con aliquota 0,25 pere cento può non c’entrare nulla con l’acquisto di una casa (ben potendo essere stipulato per finanziare una costruzione o una ristrutturazione), e che, d’altro lato, la legge in effetti subordina, come detto, la concessione dello 0,25 per cento al solo fatto della dichiarazione che appunto si tratti di un mutuo finalizzato a comprare, costruire o ristrutturare una casa per il cui acquisto “potrebbe essere richiesta” l’agevolazione “prima casa” (e non: per il cui acquisto “sia richiesta” detta agevolazione).

Cosicchè, ove il mutuo contenga la dichiarazione voluta dalla Legge Finanziaria, l’aliquota 0,25 per cento deve essere concessa:

a) al mutuo stipulato per comprare la casa per il cui acquisto in effetti si beneficia dell’agevolazione “prima casa”;

b) al mutuo stipulato per costruire o ristrutturare una casa (che, se fosse comprata, avrebbe i requisiti per beneficiare dell’ agevolazione “prima casa”; ma evidentemente, in questo caso, non vi è alcun acquisto da effettuare);

c) al mutuo stipulato per comprare la casa per il cui acquisto si beneficerebbe dell’agevolazione “prima casa” (che però in effetti, per mille motivi, non venga richiesta dall’acquirente, il quale intenda invece sottoporsi, per l’acquisto, ma non certo per il mutuo, alla tassazione ordinaria).

Oltre a correlare l’aliquota agevolata alla dichiarazione del mutuatario di cui s’è detto, la Finanziaria commina poi una nuova sanzione (prima non prevista) per il caso che il contribuente decada dall’agevolazione (ad esempio, per dichiarazione mendace sui presupposti di concedibilità dell’aliquota ridotta di imposta sostitutiva).

Pertanto, se il fisco scopre che il mutuatario non ha diritto all’aliquota dello 0,25 per cento, gli recupera la differenza, pari all’1,75 per cento, tra l’importo ordinario del 2 per cento e l’importo agevolato dello 0,25 per cento; e inoltre gli affibbia una sanzione pari al 30 per cento di detta differenza.

 

Ultima Modifica: 01/03/2008