La tutela dell'acquirente di edifici di nuova costruzione

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La tutela dell'acquirente di edifici di nuova costruzione

Dopo anni di attese è stato finalmente emanato il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, entrato in vigore il 21 luglio 2005, che introduce maggiori tutele per chi acquista case in corso di costruzione.

Il decreto non si applica in modo generalizzato a tutte le operazioni immobiliari, ma solo a quelle negoziazioni di edifici ove venditore (denominato dalla legge “costruttore”) sia un soggetto che vende un immobile, costruito da lui medesimo o da altri.

La legge prevede quindi che in sede di stipula del contratto preliminare, il venditore debba rilasciare un’apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) che garantisca tutte le somme consegnate o ancora da consegnare prima dell’atto definitivo di compravendita (coincidente dunque con il rogito notarile) e fino a tale momento.

Altra importante novità è costituita dall’obbligo gravante sul costruttore o sul venditore di immobili in costruzione di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che, per almeno dieci anni, tenga indenne l’acquirente dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere.

Infine, la legge completa il rafforzamento della tutela dell’acquirente, estendendo anche al promissario acquirente il diritto al frazionamento del mutuo e dell’ipoteca gravante sull’immobile in costruzione, e il correlativo divieto di procedere alla vendita prima della suddivisione in quote del finanziamento e frazionamento o della cancellazione dell’ ipoteca o del pignoramento, ove non accollati.

Ultima Modifica: 01/05/2007