Leasing

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LEASING - Tipizzato il concetto di "grave inadempimento" dell'utilizzatore



Con l’approvazione in prima lettura del disegno di legge sulla concorrenza, il contratto di leasing viene tipizzato nel nostro ordinamento perdendo così la sua caratteristica di essere l’esempio “di scuola” della categoria dei contratti “atipici”, vale a dire quelli che non trovano espressa definizione o disciplina nella legislazione vigente. 

Per il vero, l’ordinamento già conosce il contratto di «leasing abitativo», definito e regolamentato dalla legge di Stabilità per il 2016: ma si tratta, appunto, di un leasing settoriale, limitato alle abitazioni e che finora, tra l’altro, stante la sua recente introduzione, non risulta aver ancora avuto un significativo utilizzo.

Il leasing della legge sulla concorrenza è, dunque, definito come quel contratto con il quale la banca (o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo disciplinato all’articolo 106 del testo unico bancario, il decreto legislativo 385/1993), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore il quale ne ottiene la detenzione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. (... segue)


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Ultima Modifica: 18/05/2017