Immobili inagibili

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Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione dell’immobile e, quindi, a ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

In altri termini, per questi immobili non esiste alcun esonero da tassazione e l'unico rimedio che si può attivare in tali casi consiste appunto in una procedura di abbattimento della rendita catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'ufficio tecnico erariale di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. L'importante è quindi attivare la procedura, anche se non è giunta a conclusione con la comunicazione ufficiale della nuova rendita.

Naturalmente l'indicazione di una rendita presunta può condurre a contestazioni da parte degli uffici finanziari, quindi va calcolata in modo prudenziale.

Ultima Modifica: 01/07/2006