I possibili utilizzi

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I possibili utilizzi

La varietà delle applicazioni è infinita e si può cogliere prendendo in esame i casi di cui si è finora occupata la magistratura:

* omologazione di prestito obbligazionario di Spa garantito da immobili in trust (Tribunale di Milano, 27 dicembre 1996);

* omologazione di Srl unipersonale costituita da trustee di trust istituito da italiani in Italia (Tribunale di Genova, 24 marzo 1997);

* non è nullo il trust testamentario lesivo della quota di legittima (Tribunale di Lucca, 23 settembre 1997);

* soggetto legittimato a reagire allo spoglio di un certificato azionario in danno del trustee (Pretura di Roma, 13 aprile 1999 e Tribunale di Roma, 2 luglio 1999);

* va trascritto l'acquisto di un immobile compiuto dal trustee (Tribunale di Chieti, 10 marzo 2000, Tribunale di Bologna, 18 aprile 2000, Tribunale di Milano, 29 ottobre 2002, Tribunale di Verona, 8 gennaio 2003);

* autorizzazione a minori italiani al compimento di atti relativi a trust istituiti da loro familiari in Italia su beni italiani (Tribunale di Perugia, 26 giugno 2001, Tribunale di Perugia, 16 aprile 2002);

* il trust ereditario è valido e non è un fedecommesso (Appello Firenze 9 agosto 2001);

* trust istituito in favore di soggetto disabile (Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001);

* revoca dei co-trustee (due coniugi in conflitto) e nomina a trustee di due professionisti (Tribunale di Milano, 21 novembre 2002);

* autorizzazione al curatore fallimentare a cedere a due professionisti, quali trustee, i crediti fiscali del fallimento (Tribunale di Roma, 4 aprile 2003);

* va iscritto al Registro imprese il trasferimento di quote di Srl da soggetti italiani al loro trustee (Tribunale di Bologna, 16 giugno 2003).

Il trust può, dunque, servire per suddividere reddito e patrimonio fra i discendenti, mantenere un patrimonio familiare unito nel tempo, proteggere figli minori in caso di divorzio, garantire creditori, gestire patti di sindacato, investire congiuntamente in una società, sostenere figlie che si sposano, assistere soggetti handicappati, controllare un gruppo industriale, rendere possibile la vendita di cespiti gravati da pesi, incassare crediti e ripartire il ricavato, adempiere obbligazioni morali e così via.

Anche sotto il profilo fiscale le cose non sono messe in modo sfavorevole. Per esempio, la Commissione tributaria regionale di Venezia, con pronuncia del 23 gennaio 2003, ha esentato dall'imposta di registro il trasferimento di immobili al trustee, dichiarando che il profilo donativo riguarda solo il rapporto fra disponente e beneficiari, rispetto ai quali potrà ravvisarsi l'intento di liberalità alla scadenza del trust, quando i beni saranno loro trasferiti dal trustee.

Un gruppo di lavoro costituito presso la Dre Emilia-Romagna nel 2002 ha, poi, ritenuto che <<nei confronti del trustee non si realizzi alcuna attribuzione liberale da parte del disponente, atteso che, proprio per la posizione segregata dei beni trasferiti, lo stesso trustee non ottiene alcun arricchimento sostanziale del suo patrimonio>>.

Ultima Modifica: 14/03/2006