I beni che non rientrano nel regime di comunione

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I beni che non rientrano nel regime di comunione

L'articolo 179 del codice civile elenca invece i beni che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime (in altri termini, il coniuge titolare di detti beni si comporta come un soggetto non coniugato). Essi sono

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto

Va peraltro precisato che l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte anche l'altro coniuge.

Ultima Modifica: 08/05/2008