Donazioni

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DONAZIONI - Coacervo tra donazioni


Stabilita la vigenza dell’istituto del coacervo tra donazioni, ci si chiede se le donazioni oggetto di coacervo sono tutte quelle stipulate in passato o solo quelle stipulate da quando l’imposta di successione e donazione è stata re-istituita, ad opera del D.L. n. 262/2006.

Quest’ultima pare la soluzione corretta, a dispetto dell’opinione della Corte di Cassazione (sentenza 11 maggio 2017, n. 11677), la quale desume la necessità di prendere in considerazione qualsiasi donazione del passato dall’art. 57, comma 1, Tusd, secondo cui oggetto di coacervo sono “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario”, senz’avvedersi che, così ragionando, si conferisce rilievo, non solo a fattispecie maturate sotto legislazioni non più vigenti, ma anche a fattispecie (come quelle poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006) che erano qualificate dalla legge come fiscalmente irrilevanti e che, riconsiderate oggi, vengono indubbiamente ad avere rilevanza, con inammissibile effetto retroattivo. (... segue)


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Ultima Modifica: 15/10/2017

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