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DONAZIONE - Imposta di registro per il contratto risolutivo della donazione


Il contratto con il quale viene risolta una precedente donazione - con l’effetto del ritorno in capo al donante della titolarità dei diritti donati - è soggetto a imposta di registro solo se per la risoluzione stessa sia previsto il pagamento di un corrispettivo, a carico dell’originario donante e a favore dell’originario donatario. 

Lo ha deciso la Commissione tributaria provinciale di Cuneo nella sentenza 295/1/2017 (presidente Lanza, relatore Molineris), che peraltro non specifica espressamente quale sia la tassazione applicabile al contratto risolutivo della donazione senza la previsione di un corrispettivo.

Ma, dato che la pronuncia conferma la tassazione dell’atto risolutivo per il quale l’agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro, è da credere che la Ctp Cuneo abbia ritenuto tassabile il contratto risolutivo senza corrispettivo con l’imposta di donazione (nella fattispecie pari a zero, in quanto il valore imponibile dell’immobile “ritrasferito” al donante era inferiore alla franchigia di un milione di euro della quale beneficiano le donazioni tra parenti in linea retta). (... segue)


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Ultima Modifica: 20/03/2019